Verificare una segnalazione whistleblowing senza esporre chi l'ha fatta
Verifica segnalazione whistleblowing, cosa chiede il decreto 24 del 2023 e come si accertano i fatti senza esporre chi ha segnalato né chi è stato segnalato.

La responsabilità dell'azienda per lo smaltimento illecito dei rifiuti non finisce con il pagamento del trasportatore, perché chi produce i rifiuti deve assicurarne la corretta gestione lungo tutta la filiera; se vengono abbandonati o smaltiti illegalmente rischia di essere coinvolto il produttore che non ha scelto con cura il fornitore o ha ignorato segnali evidenti, con conseguenze che il decreto-legge 116 del 2025 ha reso molto più pesanti.
Una domanda che ci sentiamo fare spesso da chi produce rifiuti è se l'azienda, avendo pagato regolarmente lo smaltimento e avendo in archivio i formulari, possa considerarsi a posto. La risposta sta nell'articolo 188 del Testo unico ambientale, secondo il quale il produttore è tenuto ad assicurare la corretta gestione dei propri rifiuti e la sua responsabilità è esclusa quando li conferisce a soggetti autorizzati e riceve entro tre mesi il formulario di identificazione controfirmato e datato dall'impianto di destinazione oppure, se non lo riceve, ne dà comunicazione alle autorità competenti.
Attenzione, però, a leggere quella norma come una pratica da sbrigare in archivio. La tutela presuppone che i soggetti scelti siano davvero autorizzati per quella tipologia di rifiuti e che l'azienda non abbia chiuso gli occhi davanti ad anomalie evidenti, come un prezzo molto più basso di quello di mercato o formulari restituiti in ritardo o con dati incoerenti.
Ci è capitato di seguire, per conto di un'azienda che pagava regolarmente lo smaltimento, alcuni mezzi carichi di rifiuti che avrebbero dovuto raggiungere impianti autorizzati e che invece, durante il tragitto, deviavano verso aree dove il carico veniva abbandonato. Le deviazioni facevano parte di un sistema organizzato, in cui erano coinvolti soggetti legati alla criminalità, e intanto il servizio veniva pagato per intero.
Sulla carta era tutto in regola. I documenti di trasporto venivano compilati, le fatture emesse e saldate, e dentro l'azienda nessuno aveva motivo di dubitare di nulla.
Vicende come questa di solito vengono a galla dall'esterno, con un controllo o, peggio, con un'indagine dell'autorità giudiziaria che parte dal ritrovamento dei rifiuti e risale la filiera fino a chi li ha prodotti, ed è a quel punto che il produttore si trova a dover dimostrare di aver scelto e sorvegliato il fornitore con la dovuta diligenza, usando documenti che fino a quel momento nessuno aveva guardato con attenzione.
Il quadro si è fatto più severo con il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, che Studio Cataldi ha descritto come un cambio di passo nella lotta ai reati ambientali. Il decreto ha inasprito le pene per l'abbandono di rifiuti commesso da titolari di imprese e responsabili di enti, ha introdotto i delitti di abbandono di rifiuti pericolosi e di abbandono aggravato, ha aumentato le pene per la combustione illecita e per le discariche abusive e ha esteso la responsabilità degli enti prevista dal decreto 231 del 2001 a nuove fattispecie, tra cui proprio l'abbandono aggravato e la combustione illecita.
Queste nuove ipotesi si sommano al traffico illecito di rifiuti, da tempo compreso tra i reati presupposto, che l'articolo 452-quaterdecies del codice penale punisce quando qualcuno gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti con attività organizzate e continuative allo scopo di ricavarne un ingiusto profitto.
Tradotto per un'impresa, una scelta superficiale del fornitore può costare, oltre al servizio pagato e mai reso, il coinvolgimento in un procedimento penale, sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente e un danno alla reputazione che non si ripara in fretta.
Le anomalie che meritano un controllo più attento sono poche e molto concrete.
La verifica comincia dalle carte, guardando all'iscrizione all'Albo, alle autorizzazioni dell'impianto di destinazione, alla storia societaria del fornitore e ai collegamenti tra le persone coinvolte, che si ricostruiscono su fonti aperte e registri pubblici. Se i documenti non bastano a fugare i dubbi si passa ai trasporti, seguendo i mezzi dal luogo di carico fino alla destinazione effettiva e documentando ogni passaggio in una relazione, con la quale l'azienda può interrompere il rapporto, tutelarsi nei confronti del fornitore e, se serve, informare l'autorità competente.
Un consiglio pratico riguarda chi ha adottato un modello 231. Se il modello prevede controlli sulla filiera dei rifiuti, quei controlli vanno fatti davvero e lasciati per iscritto, posto che un controllo previsto sulla carta e mai esercitato, davanti a un giudice, protegge poco. Una verifica affidata a un'agenzia autorizzata, come quelle che la nostra Divisione Compliance svolge accanto agli Organismi di Vigilanza, e documentata in una relazione resta invece agli atti come prova della diligenza dell'ente, anche quando, come succede il più delle volte, conferma che il fornitore lavora correttamente.
Su questo tema DDS svolge attività dedicate. Trova il servizio in Compliance e modello 231.
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