Cosa si può accertare
Lavoriamo su incarico dell'avvocato o della parte assistita per documentare i fatti che incidono sulla decisione del giudice. Nella separazione possono riguardare l'addebito, cioè la violazione dei doveri previsti dall'art. 143 del codice civile quando è stata la causa della crisi della coppia, e la capacità economica reale del coniuge, quando i redditi dichiarati non corrispondono al suo tenore di vita. Nel divorzio contano soprattutto le condizioni economiche delle parti e l'eventuale nuova convivenza stabile di chi chiede o riceve l'assegno.
Redditi, patrimonio e tenore di vita
Molte cause si decidono sulla capacità economica effettiva della controparte. Con fonti pubbliche, banche dati e accertamenti sul territorio ricostruiamo attività lavorative non dichiarate, partecipazioni societarie, immobili, veicoli e spese che non si conciliano con i redditi dichiarati. L'avvocato può portare questi elementi in causa oppure usarli per chiedere al giudice le indagini sui redditi e sul patrimonio che il processo di famiglia consente di disporre, anche tramite la polizia tributaria.
Nuova convivenza e assegno divorzile
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 32198 del 2021), quando l'ex coniuge forma una nuova famiglia di fatto stabile viene meno la componente assistenziale dell'assegno divorzile, mentre quella compensativa può restare. Per questo non basta dimostrare una frequentazione, occorre documentare una convivenza stabile e continuativa, fatta di vita comune e di spese condivise, con osservazioni ripetute nel tempo.
Gli accertamenti utili quando si chiede di modificare un assegno già stabilito sono descritti nella pagina dedicata alla revisione dell'assegno di mantenimento, mentre per le questioni sui figli si veda quella sull'affidamento dei minori.
Prove lecite e utilizzabili
Le osservazioni si svolgono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, senza accessi abusivi a dispositivi, account o abitazioni e nel rispetto delle regole deontologiche del Garante per le investigazioni svolte per far valere un diritto in giudizio. La relazione descrive fatti datati e documentati, senza giudizi personali, e gli investigatori sono disponibili a confermarli come testimoni.
