Il quadro normativo
La Legge 397/2000 ha introdotto nel codice di procedura penale la disciplina delle investigazioni difensive. L'art. 327-bis c.p.p. consente al difensore di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, anche avvalendosi di investigatori privati autorizzati, e gli artt. 391-bis e seguenti ne regolano le modalità. Le attività possono svolgersi in ogni stato e grado del procedimento, anche prima del suo inizio e in vista della revisione.
Cosa facciamo per il difensore
- Individuazione e rintraccio di persone informate sui fatti.
- Sopralluoghi e rilievi descrittivi, fotografici e planimetrici dei luoghi, ai sensi dell'art. 391-sexies c.p.p., e accesso ai luoghi privati con l'autorizzazione del giudice prevista dall'art. 391-septies.
- Ricerca e acquisizione di documenti, immagini e registrazioni utili alla difesa.
- Verifiche su circostanze di fatto, alibi, tempi e percorsi.
- Assistenza nella ricostruzione della dinamica dei fatti e nella preparazione dei rilievi tecnici con i consulenti del difensore.
Per l'imputato e per la persona offesa
Le investigazioni difensive non servono solo all'indagato o all'imputato, ma anche alla persona offesa e alle altre parti private, che possono così raccogliere elementi a sostegno delle proprie ragioni.
Le attività vengono documentate in modo che il difensore possa valutarle e utilizzarle secondo le forme previste dal codice, e l'investigatore resta vincolato al segreto professionale sulle informazioni apprese.
