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Indagini difensive

Dal 2000 la difesa ha il diritto di cercare elementi di prova a favore del proprio assistito. L'investigatore privato autorizzato è lo strumento con cui il difensore esercita questo diritto.

Indagini difensive

Il quadro normativo

La Legge 397/2000 ha introdotto nel codice di procedura penale la disciplina delle investigazioni difensive. L'art. 327-bis c.p.p. consente al difensore di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, anche avvalendosi di investigatori privati autorizzati, e gli artt. 391-bis e seguenti ne regolano le modalità. Le attività possono svolgersi in ogni stato e grado del procedimento, anche prima del suo inizio e in vista della revisione.

Cosa facciamo per il difensore

  • Individuazione e rintraccio di persone informate sui fatti.
  • Sopralluoghi e rilievi descrittivi, fotografici e planimetrici dei luoghi, ai sensi dell'art. 391-sexies c.p.p., e accesso ai luoghi privati con l'autorizzazione del giudice prevista dall'art. 391-septies.
  • Ricerca e acquisizione di documenti, immagini e registrazioni utili alla difesa.
  • Verifiche su circostanze di fatto, alibi, tempi e percorsi.
  • Assistenza nella ricostruzione della dinamica dei fatti e nella preparazione dei rilievi tecnici con i consulenti del difensore.

Per l'imputato e per la persona offesa

Le investigazioni difensive non servono solo all'indagato o all'imputato, ma anche alla persona offesa e alle altre parti private, che possono così raccogliere elementi a sostegno delle proprie ragioni.

Le attività vengono documentate in modo che il difensore possa valutarle e utilizzarle secondo le forme previste dal codice, e l'investigatore resta vincolato al segreto professionale sulle informazioni apprese.

Domande frequenti

Chi può svolgere indagini difensive?

Il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici, secondo l'art. 327-bis c.p.p. L'investigatore opera su incarico del difensore e sotto la sua direzione.

Si possono svolgere indagini difensive prima del processo?

Sì. Le investigazioni difensive possono svolgersi in ogni stato e grado del procedimento e, a determinate condizioni, anche in via preventiva, prima che il procedimento sia avviato.

L'investigatore può entrare in un luogo privato?

Solo con il consenso di chi ne ha la disponibilità o, in mancanza, con l'autorizzazione del giudice, come previsto dall'art. 391-septies c.p.p.

Prima di decidere, facciamo chiarezza.

Un primo confronto, gratuito e riservato, serve a capire se e come un'attività investigativa può essere utile nel suo caso.