I fatti nuovi che contano
La revisione richiede giustificati motivi sopravvenuti, cioè cambiamenti avvenuti dopo il provvedimento che ha fissato l'assegno (art. 337-quinquies del codice civile e art. 9 della legge sul divorzio, con il procedimento oggi regolato dall'art. 473-bis.29 c.p.c.). I casi più frequenti riguardano chi riceve l'assegno e ha cominciato a lavorare, anche in nero, ha migliorato la propria situazione economica o ha formato una nuova famiglia di fatto, oppure chi lo versa e dichiara redditi più bassi di quelli reali.
Lavoro non dichiarato e redditi nascosti
Il lavoro in nero non lascia tracce nei documenti fiscali, ma si vede sul territorio. Con osservazioni ripetute documentiamo orari, luoghi e continuità dell'attività, e con fonti pubbliche e banche dati ricostruiamo partecipazioni, cariche, immobili e beni che indicano una capacità economica diversa da quella dichiarata.
Nuova convivenza e figli maggiorenni
Per l'assegno divorzile la formazione di una famiglia di fatto stabile fa venir meno la componente assistenziale (Cass. SU n. 32198/2021), mentre per i figli maggiorenni contano l'indipendenza economica raggiunta o il disinteresse ingiustificato nel cercare un lavoro. In tutti questi casi servono elementi concreti e ripetuti nel tempo, che l'investigatore documenta e può confermare in udienza.
Se la causa di separazione o divorzio è ancora in corso, gli accertamenti sulle condizioni economiche delle parti sono descritti nella pagina su separazioni e divorzi.
