Quanto tempo del permesso 104 deve andare davvero al familiare
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Nelle indagini il GPS è lecito solo come ausilio al pedinamento, per esempio per sapere dove si trova un'auto quando il servizio deve cominciare, e non può sostituire l'operatore che vede fisicamente chi è a bordo; si installa soltanto su veicoli per i quali c'è un titolo, e su quelli aziendali solo con l'accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.
Ce lo chiedono spesso, soprattutto le persone che un localizzatore lo hanno già comprato su internet, perché non basti attaccarlo sotto l'auto di chi si vuole controllare e guardare poi sul telefono dove è andato. Il telefono, però, mostrerà gli spostamenti di un'auto e non quelli di una persona. Chi guidava, chi c'era a bordo, che cosa ha fatto una volta sceso, il GPS non lo dice; e basta che quella macchina sia stata prestata per una sera a un parente o a un collega perché l'intera ricostruzione cada, con l'aggravante di aver raccolto la posizione di una persona che con l'indagine non c'entrava nulla.
Per noi il localizzatore ha un posto preciso, che è quello di aiutare il pedinamento e non di sostituirlo. Serve a sapere dove si trova un veicolo nel momento in cui il servizio deve cominciare, a non perderlo nel traffico, a seguirlo a una distanza tale da non farsi notare; la prova, invece, la fa l'operatore che vede con i propri occhi chi sale e chi scende, lo documenta con foto e video e può confermarlo davanti a un giudice.
Il funzionamento è semplice. GPS sta per Global Positioning System, un sistema di posizionamento basato su satelliti in orbita che trasmettono di continuo segnali orari molto precisi, e il ricevitore, confrontando i tempi con cui gli arrivano i segnali di più satelliti, calcola latitudine e longitudine e le aggiorna in tempo reale. È proprio la facilità con cui oggi si trova in commercio a convincere tanti di poterne fare quello che vogliono.
Il GPS si può usare sui veicoli di cui il cliente ha la legittima disponibilità, come un mezzo di sua proprietà da proteggere, tenendo presente che quando a guidarlo è un'altra persona la sua posizione resta un dato personale tutelato, da trattare nel rispetto del Codice della privacy e delle regole deontologiche del Garante. Sull'auto di un altro, senza un titolo, non si mette.
Attenzione a non leggere come un via libera una sentenza che viene citata spesso. Con la sentenza n. 3446 del 2024 la Cassazione ha escluso che l'abitacolo di un'auto sia un luogo di privata dimora, e quindi che l'installazione di un localizzatore integri il reato di interferenze illecite nella vita privata; la Corte ha detto soltanto che quel reato non c'è, e la raccolta continua della posizione di una persona resta un trattamento di dati personali soggetto al Codice della privacy e alle regole del Garante, che nei casi più gravi può assumere rilievo come molestia o come atto persecutorio. Il pedinamento in sé, a piedi o in auto, è lecito, a condizione che resti discreto e non si trasformi mai in una molestia, e i dati che raccoglie vanno trattati con le stesse regole, anche quando riguardano persone estranee all'indagine.
Con le aziende il discorso si fa ancora più preciso. Il datore di lavoro non può installare un localizzatore sull'auto personale del dipendente, e sui veicoli aziendali può farlo solo come strumento di controllo previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, cioè con un accordo sindacale o, in mancanza, con l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, e dando ai lavoratori un'informativa completa. Chi pensa di risolvere tutto con un'indagine fatta in casa di solito inciampa proprio qui, e che cosa succede quando queste regole vengono ignorate lo racconta bene il caso Coop.
Quando invece c'è il sospetto concreto che un dipendente stia violando i suoi obblighi, la strada è un accertamento mirato affidato a un'agenzia con licenza. Il localizzatore, se c'è ed è stato installato secondo le regole, aiuta gli operatori a trovare il veicolo, e nulla di più.
I dati del localizzatore, da soli, raramente bastano a provare un fatto, posto che dicono dove si trovava un veicolo e non chi lo guidava né che cosa facesse. Diventano utili quando confermano quello che un operatore ha visto, per esempio l'orario in cui un'auto è arrivata in un certo posto mentre il collega fotografava la persona che ne scendeva; a quel punto la relazione si regge sull'osservazione diretta, e la posizione registrata serve a completare la ricostruzione.
Può succedere che l'osservazione diretta smentisca quello che i dati sembravano suggerire, perché alla guida c'era qualcun altro. Per chi ha commissionato l'indagine è un'informazione preziosa quanto una conferma, dato che evita di contestare a una persona una condotta che non ha tenuto.
A chi sta pensando di fare da sé conviene ricordare che un localizzatore si installa in pochi minuti, ma che installarlo dove non si può rende inutilizzabile tutto il lavoro fatto ed espone chi l'ha messo a una responsabilità per trattamento illecito di dati, quando non a una denuncia per molestie. I confini entro cui si muove un professionista li abbiamo riassunti parlando di cosa può e cosa non può fare l'investigatore privato.
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