Il controllo del computer del dipendente tra possibilità e limiti
Il controllo del computer del dipendente è lecito solo nei limiti dell'articolo 4 dello Statuto e i programmi spia restano vietati. Cosa può fare l'azienda.

Le indagini sui dipendenti affidate a un'agenzia investigativa autorizzata sono ammesse quando servono ad accertare un comportamento illecito o fraudolento, come i rapporti di servizio falsi o l'abuso dei permessi, e non a misurare come il lavoratore svolge le sue mansioni. La Cassazione, con la sentenza n. 30821 del 24 novembre 2025, le ha qualificate come controlli difensivi che, svolti in luoghi pubblici, restano fuori dai limiti dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Quando un imprenditore ci chiama per un dipendente che, a suo dire, non fa quello che dovrebbe, la prima cosa che vuole sapere è se può davvero farlo seguire senza che poi la cosa gli si ritorca contro davanti al giudice. Dipende da che cosa vuole scoprire. Se il sospetto è che quella persona lavori poco o lavori male, l'investigatore non c'entra, perché il modo in cui un dipendente svolge le proprie mansioni si valuta con gli strumenti ordinari del rapporto di lavoro, con i responsabili, con i risultati e, quando serve, con il procedimento disciplinare; se invece c'è il sospetto concreto che stia commettendo un illecito ai danni dell'azienda, per esempio scrivendo nei rapporti di servizio cose che non ha fatto o usando i permessi per tutt'altro, allora l'azienda ha un diritto preciso da tutelare e può incaricare un'agenzia autorizzata di verificarlo.
Su questo confine è tornata la Cassazione con la sentenza n. 30821, depositata il 24 novembre 2025, che conferma un orientamento ormai consolidato partendo da una vicenda molto concreta.
Il lavoratore era addetto ai turni di guardia di un consorzio che svolgeva servizi per i propri clienti e, secondo quanto aveva documentato l'agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro, si fermava per lunghi periodi in luoghi che non avevano niente a che vedere con gli itinerari indicati poi nei suoi rapporti di servizio.
L'azienda non era partita dall'investigatore. Prima erano arrivate le segnalazioni dei clienti, poi erano stati avviati i controlli interni, e solo a quel punto il datore di lavoro ha deciso di affiancarvi un'indagine esterna mirata su quel lavoratore. Le verifiche si sono svolte in luoghi pubblici, gli investigatori hanno confermato come testimoni quello che avevano visto, e il dipendente è stato licenziato per giusta causa. Il ricorso in Cassazione è stato respinto.
La Corte ha ripetuto un principio che definisce essa stessa consolidato, vale a dire che il datore di lavoro può servirsi di un'agenzia investigativa quando l'indagine non riguarda l'ordinaria prestazione lavorativa ma serve ad accertare condotte illecite, fraudolente o comunque lesive del patrimonio e dell'immagine dell'azienda. Detta così sembra una formula da manuale, però ha conseguenze pratiche molto precise. Questi accertamenti, che i giuristi chiamano controlli difensivi, non ricadono nel perimetro dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che regola gli strumenti di controllo a distanza, e non violano le tutele previste per il dipendente, a condizione che restino dentro lo scopo per cui sono stati disposti.
Nel caso deciso le condizioni c'erano tutte. Le verifiche erano state fatte in luoghi pubblici, senza strumenti invasivi e con un obiettivo dichiarato, capire se il dipendente stesse ingannando l'azienda falsificando i propri rapporti; la Corte le ha ritenute legittime e ha considerato utilizzabili le prove raccolte, comprese le testimonianze degli investigatori.
Resta vietato l'altro versante. Un'azienda che facesse seguire un dipendente per vedere quanto ci mette a fare una consegna o quante pause si prende non starebbe accertando un illecito ma controllando la prestazione, e su quel terreno le tutele dello Statuto valgono per intero. Lo stesso ragionamento si applica agli abusi dei permessi della legge 104, dove la verifica è ammessa non perché il lavoratore sia in permesso, ma perché c'è il sospetto concreto che quel permesso venga usato per fare altro.
Letta da chi fa questo mestiere, la sentenza dice anche un'altra cosa, forse meno evidente, e cioè che le prove sono state ritenute valide in quanto raccolte nel modo giusto, da professionisti autorizzati, con una finalità precisa e con mezzi proporzionati a quella finalità. Un'indagine improvvisata ottiene l'effetto opposto. L'azienda che l'ha voluta si ritrova con un procedimento disciplinare che rischia di cadere per intero e con una contestazione in più, e alla fine perde proprio la tutela che cercava.
Gli errori che fanno saltare tutto, attenzione, raramente sono clamorosi. Basta un'osservazione che dal luogo pubblico scivola dentro un'abitazione, oppure un incarico che nasce dal sospetto sui rapporti di servizio e finisce per raccogliere notizie sulla vita privata del lavoratore, per trasformare un controllo lecito in uno che il giudice non potrà usare; e lo stesso vale per una relazione vaga su date, orari e luoghi, posto che l'investigatore, quando viene chiamato a testimoniare, deve poter confermare con precisione quello che ha visto e non ricostruirlo a memoria a distanza di mesi. I confini della nostra attività li abbiamo descritti più nel dettaglio parlando di cosa può e cosa non può fare l'investigatore privato.
Capita anche che le verifiche diano ragione al dipendente, e che il sospetto nascesse da una segnalazione sbagliata o da una circostanza che aveva una sua spiegazione. Anche in quel caso l'azienda ci guadagna, dato che evita di contestare un addebito che non avrebbe retto e di rompere un rapporto di lavoro che non c'era motivo di rompere.
Un consiglio pratico, prima di chiamare un'agenzia, è mettere per iscritto da dove nasce il sospetto, con le segnalazioni ricevute e i riscontri interni, come aveva fatto il consorzio del caso deciso. È quel materiale che permette di delimitare l'incarico e che, in un eventuale giudizio, dimostra che l'indagine non è nata da una curiosità del datore di lavoro ma da un fatto preciso; nelle investigazioni aziendali che seguiamo è da lì che si parte, prima ancora di decidere se e come osservare qualcuno.
Su questo tema DDS svolge attività dedicate. Trova il servizio in Investigazioni aziendali.
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