Il localizzatore GPS nel pedinamento e i suoi limiti
Il GPS è lecito solo come ausilio al pedinamento, mai come prova da solo. Su quali veicoli si installa, le regole per le auto aziendali e il valore in giudizio.

Un localizzatore GPS sull'auto aziendale dice dove si trova il veicolo ma non chi lo guida né che cosa stia facendo, e non può quindi provare da solo l'abuso dei permessi 104. Nel caso Coop il Tribunale di Venezia, nel 2025, ha annullato il licenziamento di un dipendente controllato in questo modo senza un fondato sospetto e ne ha ordinato il reintegro.
La vicenda riguarda un dipendente di Coop Alleanza 3.0 che usufruiva dei permessi della legge 104 per assistere la madre disabile. A circa un mese dalla concessione dei permessi l'azienda aveva fatto installare un localizzatore GPS sull'auto aziendale che gli era assegnata, e dai dati risultava che nelle giornate di permesso la macchina sostava spesso vicino a casa sua e non a quella della madre; tanto è bastato per licenziarlo per uso improprio dei permessi.
Il Tribunale del lavoro di Venezia ha annullato il licenziamento e ha ordinato il reintegro del lavoratore, con il pagamento degli arretrati e un risarcimento. Il giudice ha ritenuto illegittimo il controllo perché avviato senza un fondato sospetto, appena un mese dopo la concessione dei permessi, e lesivo della riservatezza e della dignità del lavoratore; il monitoraggio, tra l'altro, era durato pochissimo e nessuno lo aveva affiancato ad altre verifiche.
Nel frattempo era emerso che in quelle ore il dipendente stava realizzando una grata di sicurezza e un piccolo ricovero per la sedia a rotelle, strutture che servivano alla madre e alla sorella disabile, e il tribunale ha riconosciuto che il tempo contestato era stato effettivamente dedicato all'assistenza.
Sarebbe sbagliato leggere il caso come un semplice errore di metodo, come se bastasse usare il localizzatore con un po' più di attenzione. Un GPS installato su un veicolo aziendale è uno strumento di controllo a distanza, e l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori lo consente, fatti salvi i rari casi in cui è indispensabile per rendere la prestazione, solo con un accordo sindacale o con l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, oltre a un'informativa completa al lavoratore; sull'auto privata del dipendente, invece, il datore di lavoro non lo può installare affatto. Usarlo per sorvegliare come una singola persona impiega i propri permessi significa muoversi su un terreno già delicato, prima ancora di chiedersi che cosa dicano i dati.
Noi il localizzatore lo consideriamo un ausilio al pedinamento e niente di più. Quando lo si può usare lecitamente, serve per esempio a sapere dove si trova un'auto per poter iniziare il servizio senza passare ore ad aspettarla sotto casa, oppure a non perderla nel traffico; la prova degli spostamenti, però, la dà l'operatore che vede fisicamente chi sale a bordo, chi guida e dove va, e lo documenta con fotografie e filmati. Attenzione, perché un'auto ferma vicino a un'abitazione non dice chi l'ha portata lì, e nemmeno se la persona che interessa fosse in quella casa o da tutt'altra parte, con un familiare che le aveva preso la macchina. Delle regole generali sull'uso di questi strumenti abbiamo scritto parlando del GPS nei pedinamenti.
Chi pensa di risparmiare affidandosi a una traccia sulla mappa, al posto di un'osservazione condotta da persone, rischia di ottenere proprio il risultato del caso Coop, con un licenziamento annullato, gli arretrati da pagare e un risarcimento.
Un accertamento sull'uso dei permessi si può fare, e la giurisprudenza lo ammette da tempo, ma deve partire da un sospetto concreto, come quello che nasce da segnalazioni precise, da incongruenze ripetute o da notizie di un'attività svolta nelle giornate di permesso; poi si lavora su più giornate, in luoghi pubblici, osservando direttamente come il lavoratore impiega quel tempo e mettendo ogni spostamento nel suo contesto. Il caso Coop mostra anche un'altra cosa, cioè che l'assistenza non coincide per forza con la presenza in casa del familiare disabile, e che lavori, commissioni e attività svolte per lui rientrano nella finalità del permesso. Di come si imposta correttamente questo tipo di verifica abbiamo scritto nella guida sull'abuso dei permessi legge 104.
Il lavoro dell'investigatore comincia prima dell'indagine. Quando un'azienda ci chiama per un sospetto di questo tipo la prima cosa che facciamo con lei è capire se i presupposti ci sono, quale diritto si vuole tutelare e quali elementi concreti fanno pensare che sia stato violato, e solo dopo si sceglie lo strumento, che quasi mai è il solo GPS, in proporzione a quello che serve accertare. A volte la risposta onesta è che non conviene procedere. Altre volte l'osservazione mostra che il dipendente sta facendo esattamente quello per cui ha chiesto il permesso, e all'azienda va bene anche così, perché ha evitato una causa che avrebbe perso e ha smesso di sospettare di una persona che non lo meritava.
Su questo tema DDS svolge attività dedicate. Trova il servizio in Investigazioni aziendali.
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