L'importanza della relazione investigativa
La relazione investigativa documenta date, orari e luoghi di ciò che l'investigatore ha accertato. Cosa contiene, a cosa serve e quando vale come prova.

Una prova raccolta da chi non aveva la licenza può essere accolta dal giudice civile, come ha stabilito la Cassazione, ma chi l'ha commissionata resta esposto a un procedimento penale e alle sanzioni del Garante per il modo in cui le informazioni sono state ottenute; rivolgersi a un investigatore privato con licenza e competenze giuridiche serve a non perdere per strada proprio la tutela che si cercava.
Negli ultimi due anni la Cassazione si è trovata più volte davanti a dipendenti licenziati che, per far cadere le prove raccolte contro di loro, sostenevano che l'operatore dell'agenzia fosse privo dell'autorizzazione prefettizia. Con l'ordinanza n. 27610 del 24 ottobre 2024 e con l'ordinanza n. 8942 del 4 aprile 2025 la Corte ha risposto che le eventuali irregolarità amministrative di chi ha raccolto le prove, ammesso che ci siano, non tolgono validità al materiale probatorio, soprattutto quando i fatti sono confermati da testimoni diretti; ne ha scritto la rivista Labor, e una sintesi si trova anche sul sito dello Studio Cerbone.
Attenzione però a come si leggono. Queste decisioni si ispirano a un principio diverso da quello che interessa a chi deve scegliere un'agenzia, e cioè il giudice civile ha ritenuto valida la prova anche se chi l'aveva acquisita in quel momento non aveva titolo, mentre la controparte sosteneva che non lo fosse proprio per quella ragione; è una questione di processo, che riguarda che cosa il giudice possa prendere in considerazione, e la Corte non ha mai detto che rivolgersi a chi lavora senza titolo sia indifferente.
Del resto è la legge stessa a tenere separati i due piani, visto che il Codice in materia di protezione dei dati personali, all'articolo 160-bis, affida alle norme del processo la validità e l'utilizzabilità in giudizio di documenti basati su trattamenti di dati non conformi, e non dice nulla sulle altre conseguenze. L'attività investigativa svolta senza la licenza prevista dall'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza resta vietata e sanzionata, e in alcune recenti inchieste sulle banche dati le procure hanno contestato anche l'esercizio abusivo della professione.
Chi ottiene una sentenza favorevole tende a considerare chiusa la partita. Spesso si accorge solo dopo che la controparte ha presentato una denuncia, oppure si è rivolta al Garante.
La legge lascia all'investigatore l'osservazione di ciò che accade in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la raccolta di informazioni da fonti lecite e l'ascolto di chi è disposto a raccontare quello che sa. Non gli consente di entrare nei telefoni, nelle caselle di posta o nei profili di altre persone, di registrare di nascosto quello che succede in un'abitazione o di procurarsi dati da archivi riservati, e lo scopo di ottenere una prova non rende lecita nessuna di queste condotte; su questo confine, e in generale su cosa può fare l'investigatore privato, abbiamo scritto più a lungo in un altro articolo.
Lo ha ricordato la Cassazione penale con la sentenza n. 3025 del 27 gennaio 2025, confermando la condanna per accesso abusivo e violazione di corrispondenza di un uomo che era entrato nel telefono della ex compagna, di cui conosceva il codice di sblocco, per prendere conversazioni sul figlio da produrre nella causa civile. Per la Corte non bastavano a giustificarlo né il diritto di difesa né la tutela del minore, visto che avrebbe potuto chiedere un provvedimento al giudice, anche in via d'urgenza; la vicenda è riportata da Studio Cataldi.
Su una scala molto diversa ci sono le inchieste aperte a Milano e a Napoli sugli accessi abusivi alle banche dati pubbliche, nelle quali secondo l'accusa informazioni riservate venivano estratte da archivi delle forze di polizia e di enti pubblici e rivendute a società e agenzie, a Napoli con un tariffario che andava da 6 a 25 euro a ricerca, come ha riportato l'ANSA. Sono procedimenti ancora in corso, nei quali la responsabilità di ciascuno andrà accertata dai giudici e per i quali vale la presunzione di innocenza, e nelle indagini sono finiti anche numerosi committenti, persone e società che quelle informazioni le avrebbero comprate. Chi paga per un'informazione che nessuna fonte lecita potrebbe dargli, di fatto, si espone insieme a chi gliel'ha procurata. Il Garante, il 28 ottobre 2024, ha avviato una task force sulle cosiddette informazioni investigate ottenute attraverso canali opachi.
Sul versante della privacy il discorso è più diretto. Chi incarica un'indagine è colui che decide perché si raccolgono i dati di un'altra persona, e ne risponde davanti al Garante, che può infliggere sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4 per cento del fatturato annuo.
Negli ultimi due anni l'Autorità ha colpito con regolarità le imprese che controllano i lavoratori senza rispettare le regole. Nel gennaio 2025, con il provvedimento n. 7 del 2025, ha inflitto 50.000 euro a un'azienda di autotrasporti per un sistema di localizzazione dei mezzi che registrava la posizione dei conducenti anche durante le pause, e nel dicembre dello stesso anno, con il provvedimento n. 755 del 2025, la sanzione è stata di 120.000 euro per una società che valutava lo stile di guida dei dipendenti anche durante i viaggi privati.
Le regole deontologiche del Garante per la protezione dei dati personali, che disciplinano il lavoro degli investigatori, consentono di trattare i dati di altre persone soltanto quando serve a far valere o a difendere un diritto, anche in giudizio, e solo per il tempo strettamente necessario. In pratica servono un diritto ben definito di chi incarica l'agenzia, che può essere la tutela del patrimonio aziendale, la fedeltà di un dipendente, il mantenimento di un figlio o la riscossione di un credito, e un sospetto concreto, fondato su circostanze riconoscibili, che quel diritto sia stato violato o stia per esserlo.
Quando un'azienda o uno studio legale ci chiama, la prima parte del lavoro consiste nel verificare che queste due condizioni ci siano e che l'accertamento richiesto sia proporzionato; se mancano lo diciamo, e consigliamo di non procedere, perché un'indagine senza questa base non porta a nulla e anzi espone chi l'ha voluta alle stesse contestazioni che intendeva muovere agli altri. Se ci sono, si scrive un incarico che indica il diritto, il sospetto e lo scopo, si raccolgono soltanto i dati pertinenti e si consegna una relazione senza informazioni superflue sulla vita delle persone osservate o di terzi, conservando i dati solo per il tempo che serve.
A chi deve scegliere un'agenzia suggeriamo di chiedere, prima di tutto, di vedere la licenza prefettizia e il tesserino degli operatori, e un incarico scritto fatto in questo modo. Il resto lo si capisce parlando con l'investigatore, dato che sapere che cosa la legge consente, che cosa vale in giudizio e come vanno trattati i dati fa parte del mestiere quanto l'osservazione sul campo, e chi ha scritto la relazione deve essere pronto a confermarla come testimone e a lavorare accanto all'avvocato del cliente.
Diffidate, piuttosto, di chi promette informazioni che nessuna fonte lecita può dare, come il contenuto di un telefono o i dati di un archivio delle forze di polizia, e magari in pochi giorni; le inchieste di Milano e di Napoli mostrano che chi compra quei dati può ritrovarsi a sua volta indagato.
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