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Indagini Assenteismo Volontario
L’assenteismo volontario dal lavoro, basato su una falsa dichiarazione di malattia o sull’indebito prolungamento di un infortunio occorso, è un fenomeno sempre diffuso e può manifestarsi in diverse forme di comportamenti illeciti.
Per definizione l’assenteismo consiste nell’essere frequentemente o abitualmente assente dal luogo di lavoro, di studio, o da altri luoghi di riunione e di partecipazione a cui si avrebbe l’obbligo, anche soltanto morale o sociale, d’intervenire.
Nel caso di un’azienda l’assenteismo e un fenomeno psico-sociologico piuttosto importante e dai costi sociali elevati che si verifica quando un lavoratore, nonostante non esistano i presupposti patologici per l’assenza dal posto di lavoro, manca per un tempo più o meno prolungato magari per dedicarsi ad altro impiego, che il più delle volte viene svolto “in nero”.
L’assenteismo volontario dal lavoro è un fenomeno ancora molto diffuso, sia nel pubblico impiego sia nelle aziende di ogni settore e dimensione e può manifestarsi in diverse forme. Il dipendente in malafede può esercitare, in maniera abietta, i propri diritti riconosciuti dai contratti di categoria ricorrendo in modo sostenuto o eccessivo ai permessi retribuiti, ai permessi per malattia, a numerosi periodi di aspettativa per motivi personali, assenze ingiustificate coperte da altri colleghi o arrivando sistematicamente in ritardo al lavoro e non rispettando l’orario minimo previsto o, in ultimo, i beneficiari di permessi ex L. 104/92, che invece di utilizzarli per i fini assistenziali per i quali sono stati concessi li utilizzano a scopo personale. Oltretutto in questi casi si arriva a configurare il reato di truffa ai danni del Sistema Sanitario Nazionale.
Il comportamento assenteista del lavoratore, non peggiora soltanto le condizioni generali di lavoro dei colleghi, pesando su tutta la comunità, ma grava sull’azienda in termini di costi e di produttività. Per rimediare una tale situazione gravosa è necessario per le aziende predisporre opportune azioni di contrasto, arrivando al licenziamento per giusta causa del dipendente scorretto.
Le condotte sospette dovranno essere oggetto di accertamenti al fine di verificare se le assenze ripetute dei propri dipendenti siano legittime oppure no. Nel caso in cui venga rilevata la malafede del dipendente, una volta acquisite e relazionate le prove, si può procedere al licenziamento dello stesso in modo da alleggerire di una presenza “scomoda” il sistema aziendale.
Per fare questo il datore di lavoro può avvalersi dell’attività di agenzie investigative private, che provvederanno a raccogliere le prove necessarie a dimostrare il comportamento del lavoratore. Una volta accertato il dolo nell’esecuzione e andando a ledere il vincolo fiduciario che esiste tra il datore di lavoro e il lavoratore, si configura un comportamento idoneo a determinare il licenziamento per giusta causa, come previsto dall’art. 2119 c.c.
Il materiale probatorio, utilizzato in Tribunale, è inoltre avallato dalla testimonianza diretta dell’investigatore che ha effettuato l’indagine.
La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore assenteista controllato da un investigatore privato. La giusta causa inoltre è applicabile al dipendente che effettua numerose assenze anche senza superare i limiti nei giorni di malattia consentiti (Corte Cass. 18678/2014). Nel caso di specie, il lavoratore che si assenta sistematicamente, anche per un numero esiguo di giorni, ma ripetutamente e costantemente a ridosso dei giorni di riposo configura una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per l’azienda; si ritiene quindi legittimo il licenziamento intimato.
L’assenteismo volontario dal lavoro è un fenomeno ancora troppo diffuso. Le condotte illecite possono e devono essere accertate. DDS Investigazioni è in possesso delle necessarie autorizzazioni ministeriali atte allo svolgimento della professione e le relazioni fornite al cliente sono producibili in sede di giudizio, sia in ambito civile che penale.
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