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DDS Investigazioni è in grado di operare, con assoluta discrezione, negli ambiti aziendali strettamente connessi alla produttività per la tutela del know-how e del core business come trattato nello specifico dal Codice Penale al Libro II Titolo XII.
La tutela aziendale dallo spionaggio industriale nella sua completezza, asset, patrimonio e produttività, sono un diritto assoluto dell’imprenditore e qualsiasi azione investigativa volta all’esercizio di questo diritto è lecita e inoppugnabile e come sancito più volte anche in Cassazione le indagini eseguite con finalità di tutela dell’azienda non violano in alcun modo nessuno degli articoli dello Statuto dei lavoratori.
Come sempre però, per evitare risvolti giudiziari nei confronti del titolare dell’azienda, le indagini devono essere svolte da agenziein possesso di regolare licenza ministeriale e condotte da investigatori professionisti che durante la fase di acquisizione delle prove non commettano reati per perseguire il fine compromettendo così l’intero risultato.
Per estensione i servizi di DDS Investigazioni possono produrre relazione di prove certe a seguito di indagini su ammanchi di magazzino, quindi relativi alla sottrazioni di prodotto finito da parte di soci o dipendenti, o di cassa causati da personale amministrativo.
In tutti questi casi può essere invocato dall’azienda il licenziamento per giusta causa in quanto tali comportamenti ricadono in ambito penale, nella fattispecie si configura il reato di “Appropriazione indebita”, all’articolo 646 del Codice penale, che a differenza del furto si rappresenta quando la sottrazione del bene avviene da parte di chi ne ha la temporanea disponibilità per motivi di lavoro.
Un altro degli aspetti della prevenzione è l’analisi del rischio e la successiva messa in protezione dei sistemi informatici e di comunicazione. Ad oggi il 90% delle comunicazioni di un’azienda avviene tramite eMail o telefonate e ormai esistono moltissimi software di intercettazione che vengono scoperti solo con un’attenta scansione degli apparecchi utilizzati.
Se a seguito di condotte scorrette da parte di soci o dipendenti infedeli si verifica, come nella maggior parte dei casi, un danno economico più o meno rilevante, a norma del Codice Civile, come recitato dagli articoli artt. 2598 e ss., si stabilisce che nel caso in cui un’azienda sia colpita da concorrenza sleale di un ex dipendente perpetrata con atti confusori, denigrazione, appropriazione di pregi altrui, o altri atti contrari alla correttezza professionale, è possibile ricorrere legittimamente al Tribunale civile per richiedere il risarcimento del danno subito, che deve essere quantificato e liquidato sulla base di elementi probanti del nesso di casualità tra gli atti compiuti dall’ex dipendente e il danno subito dall’azienda come all’art. 2600 c.c.
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